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I permessi legge 104 sono permessi retribuiti destinati ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave o con familiari disabili in situazione grave. Spettano nel caso sia stata accertata l’invalidità civile del lavoratore o del parente stretto da assistere, secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per poter ottenere i permessi bisogna avanzare richiesta al datre di lavoro esibendo il verbale della Commissione Medica che ha accertato il grado di disabilità, attestato poi dall’INPS.
In passato, in caso di persona che si prenda cura di familiare affetto da disabilità grave. poteva essere solo un familiare il “referente unico” per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere il disabile. Unica ecceziione era rappresentata dai genitori del minore disabile, che potevano fruire anche alternativamente di tali permessi purché entro il limite dei tre giorni mensili. Ora invece è stata generlaizzata la regola per cui i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno essere fruiti, alternativamente, da più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile.
Altra novità è l’aumento dell’età dei figli da accudire per i congedi parentali, che passa da 6 a 12 anni.
Il congedo ha una durata di tre mesi, durante i quali viene corrisposta ‘indennità par al 30% della retribuzione.
Inoltre è stata estesa la possibilità di richiedere il congedo biennale per i familiari con benefici di cui alla legge 104 anche al convivente di fatto di persona con disabilità grave, ed anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo.