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Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie
La Circolare dell’
Agenzia delle Entrate
emessa a ottobre 2023 offre chiarimenti ed istruzioni circa la detraibilità delle spese sanitarie.Un capitolo è dedicato alle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità (ex art. 1 e 4 della l. 104/1992 o con riconoscimento di invalidità). Le spese deducibili sono:
le spese mediche
generiche
(ad esempio medicinali, prestazioni rese da un medico generico…)
le spese di
assistenza specifica
ossia:
l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa paramedico con qualifica professionale specialistica
le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Non è invece consentita la deduzione delle seguenti spese:
le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche);
le spese per prestazioni svolte da un pedagogista;
le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento, essendo considerata attività di natura pedagogica svolta da operatori non sanitari neanche se sotto la direzione di una psicologa.
Le spese per acquisto dei dispositivi medici rientrano solo tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Qualora invece il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento-deambulazione-locomozione – sollevamento delle persone con disabilità, la detrazione del 19% può essere fatta valere sull’intero importo della spesa sostenuta. E’ consentita la detrazione anche senza la specifica prescrizione medica delle prestazioni rese dalle figure di professionali cui al D.M. 29 marzo 2001 purché sia indicata nel documento fiscale la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (infermiere anche pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario). Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli naturali o adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico. Ricordiamo che le spese deducibili sono quelle che vengono sottratte dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF; le spese detraibili sono invece quelle che vengono sottratte dall’imposta lorda, generalmente in percentuale. Ad esempio, se il contribuente ha percepito un reddito imponibile IRPEF di 23.000 euro, ed ha sostenuto oneri deducibili (contributi previdenziali) per 3.000 euro, questi rappresentano onere deducibile, pertanto il suo reddito imponibile diventa di € (23.000 – 3.000) = € 20.000. Su tale reddito viene applicata l’IRPEF, che corrisponde a € 4.600,00. Se poi tale contribuente ha sostenuto spese mediche per 500 euro, potrà beneficiare di una riduzione dell’IRPEF pari al 19%, e quindi corrispondenti a € 95,00. Pertanto, l’imposta netta da versare risulterà pari a € (4.600,00 – 95,00) = € 4.505.